Art. 42
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
((Niun provvedimento puo' essere preso dal funzionario anzidetto senza autorizzazione della Direzione generale)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva