Art. 42

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((Niun provvedimento puo' essere preso dal funzionario anzidetto senza autorizzazione della Direzione generale. Solo nei casi di urgenza, quando, cioe', anche un breve ritardo possa arrecare un grave pregiudizio agli interessi o alla sicurezza dell'Istituto, egli puo' prendere quei provvedimenti immediati che ritenga necessari, informandone subito la Direzione generale)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art42 · fonte su Normattiva