Art. 47
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[1](Art. 47, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]I biglietti logori o danneggiati, che non siano piu' atti alla circolazione, e quelli dichiarati fuori corso, mano mano che vengano presentati al Banco, si annullano dal cassiere della sede o della succursale ricevente, con bollo a umido indicante la data ed il luogo ove si eseguisce l'annullamento.
[3]Essi sono anche perforati dal cassiere stesso, in ciascuna meta', ma in modo che non sia obbliterato alcuno dei distintivi caratteristici necessari per la identificazione del biglietto.
[4]Dalla perforazione, fatta a macchina, deve risultare la leggenda: Nullo, su ciascuna meta' del biglietto.
[5]Mancando l'adempimento anche di una delle dette formalita', i menzionati biglietti non possono venire immessi nel tesoro della sede di Palermo per la successiva presentazione alla cassa speciale, di cui all'art. 48.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva