Art. 47
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[1]((I biglietti logori o danneggiati, che non siano piu' atti alla circolazione, o quelli dichiarati fuori corso, mano mano che vengano presentati al Banco, si annullano dal cassiere della sede o della succursale ricevente, con bollo a umido, indicante la data ed il luogo ove si eseguisce l'annullamento.
[2]Essi sono anche perforati dal cassiere stesso, in ciascuna meta' ma in modo che non sia obliterato alcuno dei distintivi caratteristici necessari per la identificazione del biglietto.
[3]Dalla perforazione, fatta a macchina, deve risultare la leggenda: Nullo, su ciascuna meta' del biglietto.
[4]Mancando l'adempimento anche di una delle dette formalita', i menzionati biglietti non possono venire immessi nel tesoro centrale per la successiva presentazione alla Cassa speciale, di cui all'art. 48)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva