Art. 47
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[1]((I biglietti logori o danneggiati, che non siano piu' atti alla circolazione, e quelli dichiarati fuori corso, mano mano che vengono presentati al Banco devono essere annullati dalle casse riceventi, e sotto la responsabilita' dei preposti, con bollo a umido, indicante la data e il luogo in cui e' fatto l'annullamento, e mediante perforazione a macchina dalla quale risulti la leggenda « Nullo ».
[2]Entrambi gli annullamenti suddetti debbono eseguirsi in ciascuna meta' in modo pero' da non sopprimere o comunque alterare alcuno dei distintivi caratteristici necessari per la identificazione del biglietto.
[3]Mancando l'adempimento anche di una delle dette formalita', i menzionati biglietti non possono venire immessi nel tesoro centrale per la successiva presentazione alla Cassa speciale di cui all'art. 48)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva