Art. 55
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[1](Art. 54, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Spetta alla Direzione generale di autorizzare i direttori delle sedi e succursali pei giudizi da introdurre e pei gravami da produrre.
[3]Per le azioni di rivalsa e per le procedure di esecuzione contro i debitori dell'Istituto provvedono i direttori delle sedi e succursali alle quali il credito per cui si procede appartiene.
[4]Spetta pero' al Consiglio di amministrazione statuire sulle transazioni dei giudizi pendenti, sui concordati giudiziari, sulle lunghe proroghe, sulle novazioni e sui concorsi ad aste pubbliche per garantire crediti dell'Istituto.
[5]Le deliberazioni riguardanti i concordati giudiziali saranno comprese nell'elenco delle transazioni da comunicarsi al Consiglio generale, in sessione ordinaria, giusta l'art. 27, n. 16, dello statuto.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva