Art. 55

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[1]((Spetta alla Direzione generale di autorizzare i direttori delle sedi e succursali pei giudizi da introdurre e pei gravami da produrre.

[2]Per le azioni di rivalsa e per le procedure di esecuzione contro i debitori dell'Istituto provvedono i direttori delle sedi e succursali alle quali il credito per cui si procede appartiene)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art55 · fonte su Normattiva