Art. 55
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[1]((Spetta alla Direzione generale di autorizzare i direttori delle sedi, succursali e filiali e per i giudizi da introdurre e per i gravami da produrre.
[2]Per le azioni di rivalsa e per le procedure di esecuzione contro i debitori dell'Istituto provvedono i direttori degli stabilimenti ai quali il credito per cui si procede appartiene)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva