Art. 62

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[1](Art. 62, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]In caso assenza o di impedimento del direttore esso e' surrogato dal funzionario a cio' delegato dal direttore generale.

[3]In caso di urgenza e fino a che la surrogazione non sia avvenuta, la reggenza della sede o della succursale spetta al segretario e, in mancanza, all'impiegato di grado superiore, o nello stesso grado, di maggiore anzianita', escluso il cassiere.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art62 · fonte su Normattiva