Art. 62
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((In caso di assenza o di impedimento del direttore la reggenza della sede, succursale o filiale viene assunta dal vice direttore o dal funzionario di grado superiore o, nello stesso grado, da quello fra i componenti di esso che sia designato dal direttore e in difetto di tale designazione da quello di maggiore anzianita', escluso il cassiere capo; salvo che il direttore generale non creda di provvedere diversamente)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva