Art. 62
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[1]((Il caso di assenza o di impedimento, il direttore e' surrogato dal funzionario a cio' delegato dal direttore generale.
[2]In caso di urgenza, e fino a che la surrogazione non sia avvenuta, la reggenza della sede o della succursale spetta al capo di ufficio piu' anziano, o, in mancanza, all'impiegato di grado superiore, o, nello stesso grado, di maggiore anzianita', escluso il cassiere)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva