Art. 68
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[1](Art. 68, reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il direttore:
[3]1° provvede al pagamento:
- a)delle spese di protesto degli effetti cambiari;
- b)dell'importo delle forniture e dei lavori regolarmente ordinati e preventivamente approvati dall'Amministrazione centrale;
- c)delle spese di giudizio riconosciute regolari e liquidate dall'Amministrazione centrale;
[4]2° provvede per gli esiti gia' approvati dall'Amministrazione centrale, e per le spese eventuali e facoltative che, nei limiti delle assegnazioni e con le norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione, non oltrepassino le L. 50: per quelle che superino detta somma deve ottenere l'autorizzazione preventiva della Direzione generale.
[5]In caso di urgenza, detto limite puo' essere aumentato fino a lire 100, purche' se ne riferisca immediamente al direttore generale per l'opportuna ratifica;
[6]3° provvede al pagamento delle spese dichiarate obbligatorie dal Consiglio di amministrazione, nei limiti delle assegnazioni relative.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva