Art. 68

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1]((Il direttore:

[2]1° provvede al pagamento:

  • a)delle spese di protesto degli effetti cambiari;
  • b)dell'importo delle forniture e dei lavori regolarmente ordinati e prentivamente approvati dall'Amministrazione centrale;
  • c)delle spese di giudizio riconosciute regolari e liquidate dall'Amministrazione centrale;

[3]2° provvede per gli esiti gia' approvati dall'Amministrazione centrale, e per le spese eventuali e facoltative che, nei limiti delle assegnazioni e con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione, non oltrepassino le lire 100; per quelle che superino detta somma deve ottenere l'autorizzazione preventiva della Direzione generale;

[4]3° provvede al pagamento delle spese dichiarate obbligatorie dal Consiglio di amministrazione, nei limiti delle assegnazioni relative)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art68 · fonte su Normattiva