Art. 68
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[1]((Il direttore:
[2]1° provvede al pagamento:
- a)delle spese di protesto degli effetti cambiari;
- b)dell'importo delle forniture e dei lavori regolarmente ordinati e prentivamente approvati dall'Amministrazione centrale;
- c)delle spese di giudizio riconosciute regolari e liquidate dall'Amministrazione centrale;
[3]2° provvede per gli esiti gia' approvati dall'Amministrazione centrale, e per le spese eventuali e facoltative che, nei limiti delle assegnazioni e con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione, non oltrepassino le lire 100; per quelle che superino detta somma deve ottenere l'autorizzazione preventiva della Direzione generale;
[4]3° provvede al pagamento delle spese dichiarate obbligatorie dal Consiglio di amministrazione, nei limiti delle assegnazioni relative)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva