Art. 68

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[1]((Il direttore:

[2]1° provvede al pagamento:

  • a)delle spese di protesto degli effetti cambiari;
  • b)dell'importo delle forniture e dei lavori regolarmente ordinati e preventivamente approvati dall'Amministrazione centrale;
  • c)delle spese di giudizio riconosciute regolari e liquidate all'Amministrazione Centrale;

[3]2° provvede per gli esiti gia' approvati dall'Amministrazione centrale e per le spese eventuali e facoltative che, nei limiti delle assegnazioni e con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione, non oltrepassino le L. 200; per quelle che superino detta somma deve ottenere l'autorizzazione preventiva della Direzione generale;

[4]3° provvede al pagamento delle spese dichiarate obbligatorie dal Consiglio di amministrazione, nei limiti delle assegnazioni relative)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art68 · fonte su Normattiva