Art. 95
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 95, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Sono addetti a ciascuna agenzia:
- a)un agente;
- b)un sotto-cassiere;
- c)un inserviente, da adibirsi anche come commesso di cassa.
[3]Nel caso d'assenza o di legittimo impedimento di uno degli impiegati sopra indicati, provvede alla sostituzione, informandone la Direzione generale, il direttore della sede o succursale da cui l'agenzia dipende, con personale della carriera cui appartiene l'impiegato assente.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva