Art. 95

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[1](Art. 95, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Sono addetti a ciascuna agenzia:

  • a)un agente;
  • b)un sotto-cassiere;
  • c)un inserviente, da adibirsi anche come commesso di cassa.

[3]Nel caso d'assenza o di legittimo impedimento di uno degli impiegati sopra indicati, provvede alla sostituzione, informandone la Direzione generale, il direttore della sede o succursale da cui l'agenzia dipende, con personale della carriera cui appartiene l'impiegato assente.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art95 · fonte su Normattiva