Art. 95
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[1]((A ciascuna agenzia resa parzialmente autonoma e' preposto un vice direttore, ad ogni altra agenzia un capo d'ufficio: entrambi col titolo di agente.
[2]In caso di assenza essi sono sostituiti dagli impiegati all'uopo designati dai direttori degli stabilimenti dai quali le agenzie dipendono.
[3]Oltre al preposto sono addetti a ciascuna agenzia uno o piu' cassieri ed altri impiegati nel numero fissato dal Consiglio di amministrazione.
[4]Nei casi di assenze i cassieri sono sostituiti con impiegati della stessa categoria o di altre, escluse quelle dei commessi di cassa e del personale subalterno.
[5]Se in un'agenzia siano destinati piu' cassieri, la direzione e la responsabilita' dei servizi di cassa sono assunte dal piu' anziano nel grado)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva