Art. 95

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[1]((Sono normalmente addetti a ciascuna agenzia:

  • a)un agente;
  • b)un sotto-cassiere;
  • c)un inserviente, da adibirsi anche come commesso di cassa.

[2]Nel caso d'assenza o di legittimo impedimento di uno degli impiegati sopra indicati, provvede alla sostituzione, informandone la Direzione generale, il direttore della sede o succursale da cui la agenzia dipende, con personale della carriera cui appartiene l'impiegato assente)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art95 · fonte su Normattiva