Art. 95
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[1]((Sono normalmente addetti a ciascuna agenzia:
- a)un agente;
- b)un sotto-cassiere;
- c)un inserviente, da adibirsi anche come commesso di cassa.
[2]Nel caso d'assenza o di legittimo impedimento di uno degli impiegati sopra indicati, provvede alla sostituzione, informandone la Direzione generale, il direttore della sede o succursale da cui la agenzia dipende, con personale della carriera cui appartiene l'impiegato assente)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva