Art. 303 — Testo unico, art. 284, legge 23 dicembre 1900, n. 449, e art. 57 legge 5 settembre 1907, n. 751, testo unico
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[1]La sovrimposta alle contribuzioni dirette, stabilita dalle Provincie e dai Comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci, deve colpire con eguale proporzione tanto l'imposta sui terreni, quanto quella sui fabbricati.
[2]La facolta' delle Provincie e dei Comuni di sovrimporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati e' limitata, per ciascuno di essi, a centesimi cinquanta per ogni lira d'imposta principale risultante dai ruoli, salva la disposizione dell'art. 332.
[3]Le Giunte provinciali amministrative possono autorizzare i Comuni ad aumentare fino a questo limite la loro sovrimposta, applicata prima della promulgazione della legge 23 luglio 1904, n. 340, od anche ad eccederlo, quante volte l'aumento o l'eccedenza dipendano da spese strettamente obbligatorie per disposizione di legge, o per contratti autorizzati prima della promulgazione della legge stessa, e premessa in ogni caso l'applicazione del dazio di consumo, delle tasse di esercizio e rivendita, sulle vetture e domestici e d'una almeno delle tre tasse sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame.
[4]La Giunta provinciale, sentito il Consiglio comunale, specifica le spese delle quali ricusa l'approvazione.
[5]Eguale autorizzazione puo' essere data per le stesse ragioni alle Provincie con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.
[6]In caso di sospensione o di abbuono dell'imposta erariale sui terreni per infortuni straordinari, possono le Provincie ed i Comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte e provvedere ai mezzi necessari per le spese obbligatorie con le norme stabilite dall'art. 57 della legge 5 settembre 1907, n. 751 (testo unico).
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 4 agosto 1912 · versione 0 su Normattiva