Art. 303 — Testo unico, art. 284, legge 23 dicembre 1900, n. 449, e art. 57 legge 5 settembre 1907, n. 751, testo unico
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[1]La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle Provincie e dai Comuni, per far fronte alla deficienza dei loro bilanci, deve colpire con eguale proporzione tanto l'imposta sui terreni quanto quella sui fabbricati.
[2]La facolta' di sovrimporre ai tributi diretti erariali sui terreni e sui fabbricati, e' limitata per ciascuno di essi, rispettivamente per le Provincie e pei Comuni, a 60 centesimi per ogni lira d'imposta principale erariale, risultante dai ruoli principali dell'anno anteriore e dai ruoli suppletivi per l'imposta propria dell'anno medesimo, salvo il disposto del primo comma dell'art. 332 (modificato).
[3]Le Provincie ed i Comuni possono essere nei modi di cui all'articolo seguente, autorizzati ad applicare la sovrimposta con un numero di centesimi addizionali superiore al detto limite, premessa pero' sempre pei Comuni l'applicazione: della tassa di esercizio e rivendita, di quella sulle vetture e domestici; e di una almeno delle tre tasse, sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame.
[4]Salvo quanto e' disposto nell'art. 332 (modificato) la ripartizione annuale delle sovrimposte provinciali o comunali e' fatta in ragione delle somme d' imposta principale erariale risultante:
- a)pei terreni, dai ruoli dell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta;
- b)pei fabbricati, dall'applicazione della quota del 12,50 per cento agli imponibili effettivi dell'anno al quale si riferisce l'imposta.
[5]In caso di sospensione o di abbuono dell'imposta erariale sui terreni per infortuni straordinari, possono le Provincie ed i Comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte e provvedere ai mezzi necessari per le spese obbligatorie con le norme stabilite dall'art. 57 della legge 6 settembre 1907, numero 751 (testo unico).
Testo vigente dal 4 agosto 1912 al 22 dicembre 2008 · versione 1 su Normattiva