Art. 15

[1](Art. 14 legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]Il Consorzio puo' essere dichiarato obbligatorio, per le opere di ristabilimento e nuove, con decreto del ministro dei lavori pubblici, purche' ne sia stato espresso il voto dai rappresentanti di almeno un quinto degli interessi compresi nel Consorzio stesso.

[3]In tale caso e' obbligatorio anche il concorso dello Stato ed applicabile l'articolo 10.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art15 · fonte su Normattiva