Art. 18

[1](Art. 15, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]Entro sei mesi dalla data del decreto di approvazione del progetto esecutivo delle nuove opere si puo' procedere, coll'osservanza delle formalita' di legge, alla espropriazione di quelle aree che si ravvisino necessarie od utili per sedi di scali in previsione di un maggior movimento commerciale, e di quelle che, trovandosi, in vicinanza di scali, convenga riserbare per magazzini e futuri impianti commerciali o industriali.

[3]L'indennita' da corrispondersi all'espropriato consisto nel giusto prezzo dell'immobile secondo il valore ed il suo stato attuale, indipendentemente dal vantaggio speciale che ad esso derivi dalla nuova opera di navigazione.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art18 · fonte su Normattiva