Art. 59
[1]Art. 33., legge 2 gennaio 1910, n. 9.
[2]Nulla e' innovato nelle attribuzioni date al Ministero dei lavori pubblici dalle leggi vigenti in ordine alla polizia della navigazione sui laghi, fiumi e canali e della fluitazione.
[3]Alla navigazione sui fiumi e canali sono estese le norme vigenti per la navigazione sui laghi.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva