Art. 59

[1]Art. 33., legge 2 gennaio 1910, n. 9.

[2]Nulla e' innovato nelle attribuzioni date al Ministero dei lavori pubblici dalle leggi vigenti in ordine alla polizia della navigazione sui laghi, fiumi e canali e della fluitazione.

[3]Alla navigazione sui fiumi e canali sono estese le norme vigenti per la navigazione sui laghi.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art59 · fonte su Normattiva