Art. 76
[1](Art. 164, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]E' mantenuta l'osservanza dei regolamenti speciali in vigore pei l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato, finche' non si provveda in conformita' dell'articolo seguente.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva