Art. 53
[1](Art. 34, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Chiunque nei fiumi, laghi e canali eseguisca opere od impianti inservienti alla navigazione senza averne ottenuta la concessione o esservi stato autorizzato dal Governo, incorre in una multa da L. 100 a L. 3000 e nella perdita delle opere e degli impianti, quando dall'autorita' competente non sia ordinata la riduzione in pristino.
[3]Il contravventore e' inoltre tenuto al risarcimento dei danni verso chi ha in legittimo esercizio le opere e gli impianti esistenti nell'intesa via navigabile.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva