Art. 77
[1](Art. 41, lett. a), legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Il Governo del Re e' autorizzato a sopprimere, sostituire e modificare i regolamenti di cui al precede articolo per l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva