Art. 54

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[1](Articoli 374 e 376, legge 20 marzo 1865, allegato F).

[2]Le contravvenzioni alle disposizioni di legge, che non siano quelle previste dal precedente articolo, saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo ai cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a L. 500, nonche', ove occorra, col sequestro degli oggetti colti in contravvenzione, salvo sempre alle parti lese il risarcimento dei danni.

Testo vigente dal 6 settembre 1913 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art54 · fonte su Normattiva