Art. 65
[1](Art. 153; legge 20 marzo 1865, alleg. F).
[2]II trasporto dei legnami a tronchi sciolti sara' permesso solo la' dove si riconoscera' non essere praticabile con zattere, od in tronchi annodati in forma di zattera.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva