Art. 64
[1](Art. 152, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non potra' farsi senza licenza speciale.
[3]Questa licenza viene accordata, dall'autorita' provinciale, sentite le amministrazioni dei Comuni sul territorio del quali dovra' farsi il trasporto, e gli uffizi del genio civile e della ispezione forestale.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva