Art. 73 — Ad. 161, legge 20 marzo 1865, alleg. F
Qualunque proprietario o possessore di terreni, qualunque utente di acque correnti, qualunque esercente di molini, chiuse, porti o ponti natanti od altri edifizi, e' tenuto a lasciar sempre passare legnami galleggianti dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto non meno che le persone destinate a dirigerne e invigilarne la condotta, mediante il pagamento di quell'indennita' che sara' convenuta col concessionario, o, in caso contrario, determinata della autorita' competente.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva