Art. 72
[1](Art. 160, legge 20 marzo 1865, alleg. F).
[2]Nelle fluitazioni a tronchi sciolti i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale, per cui possano essere riconosciuti e all'uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione.
[3]E' tuttora conservato l'uso della restituzione mediante compenso, dove esso trovasi in vigore.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva