Art. 67

[1](Art. 155, legge 20 marzo 1865, alleg. F).

[2]Quando i legnami che si vorranno mettere a galla dovranno percorrere i territori di piu' Provincie, il prefetto di quella in cui comincia la fluitazione dovra', prima di accordare il permesso, comunicare la relativa domanda ai prefetti delle altre Provincie per le loro osservazioni.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art67 · fonte su Normattiva