Art. 74
[1](Art. 162, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini, rimangono di proprieta' di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi medianti preventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella indennita' cui esso avra' diritto a termini di equita' e giustizia.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva