Art. 74

[1](Art. 162, legge 20 marzo 1865, allegato F).

[2]I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini, rimangono di proprieta' di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi medianti preventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella indennita' cui esso avra' diritto a termini di equita' e giustizia.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art74 · fonte su Normattiva