Art. 69
[1](Art. 157, legge 20 marzo 1865, alleg. F).
[2]Il ministro dei lavori pubblici pronunziera' definitivamente tanto sulle opposizioni dei Comuni, quanto sui ricorsi dei richiedenti ai quali fosse stata rifiutata la concessione.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva