Art. 42
[1](Art. 146, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]L'esercizio dei porti, o ponti natanti o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema del loro stabilimento sui fiumi navigabili, non dovra' recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione, al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, nonche' alle prescrizioni ed ordini che nella specialita' dei casi potessero emanare dal prefetto. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 ottobre 1962, n. 1484
5La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42, 45, 46, 49, 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959".
Testo vigente dal 14 novembre 1962, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva