Art. 75
[1](Art. 163, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]tutte le questioni relative ai diritti di proprieta', di possesso o di servitu', od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla o non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti saranno demandate alle competenti autorita' giudiziarie, senza che percio' possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, purche' regolarmente autorizzati.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva