Art. 61
[1](Art. 150, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
[1](Art. 150, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 17 — Art. 141, legge 20 marzo 1865, allegato F
(Art. 141, legge 20 marzo 1865, allegato F). La navigazione nei fiumi, laghi e canali naturali e' libera. Sui canali artificiali e' regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali.…
Art. 60 — Art. 151, legge 20 marzo 1865, allegato F
(Art. 151, legge 20 marzo 1865, allegato F). Nei fiumi, laghi e canali non potra' esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo.…
Art. 1
TESTO UNICO delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione Art. 1. (Art. 140, legge 20 marzo 1865, allegato F). La navigazione e' l'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questo primo fine sono subordinati…
Art. 76 — Art. 164, legge 20 marzo 1865, allegato F
(Art. 164, legge 20 marzo 1865, allegato F). E' mantenuta l'osservanza dei regolamenti speciali in vigore pei l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato, finche' non si provveda in conformita' dell'articolo seguente…
Art. 66 — Art. 154, legge 20 marzo 1865, alleg. F
(Art. 154, legge 20 marzo 1865, alleg. F). Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere. Nelle forme, nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti …
Art. 64 — Art. 152, legge 20 marzo 1865, allegato F
(Art. 152, legge 20 marzo 1865, allegato F). Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non potra' farsi senza licenza speciale. Questa licenza viene accordata, dall'autorita'…
urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art61 · fonte su Normattiva