Art. 13Art. 41, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281

[1]Ove l'ente creditore abbia oppignorato pigioni o fitti gia' scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovra' pagare l'ammontare del debito per il quale si e' proceduto, degli accessori e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

[2]So le pigioni o fitti non sono ancora scaduti il pagamento sara' effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

[3]Le anticipazioni saranno ammesse se fatto in conformita' della consuetudine locale o provate nei modi di legge.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art13 · fonte su Normattiva