Art. 27Art. 55, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646

[1]Il compratore degli immobili, nei venti giorni dalla vendita definitiva, dovra' pagare all'ente creditore, senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'ente in capitale, accessori e spese. In difetto di che vi sara' astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e con la rivendita degli immobili aggiudicatigli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'ente stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi, per cui, in conseguenza della graduazione, non risultasse utilmente collocato.

[2]Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra dovra' eseguirsi parimente dall'aggiudicatario nei venti giorni dall'aggiudicazione anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art27 · fonte su Normattiva