Art. 145
forzata (articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; articolo 20, comma 7-ter, della legge 23 febbraio 1999, n. 44) 1. Per la riscossione delle somme non pagate l'agente della riscossione procede a espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; l'agente della riscossione pu altresi' promuovere azioni cautelari e conservative, nonche' ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. 2. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore all'agente della riscossione. 3. Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita' previste dall'articolo 102. 4. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione. 5. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro, salvo il caso in cui l'Agenzia delle entrate abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneita' della documentazione ai sensi dell'articolo 120, comma 3, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. 6. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui all'articolo 20, commi da 1 a 4, della citata legge n. 44 del 1999.
Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva