Art. 1961 c.c.Obblighi del creditore, anticretico

[1]Il creditore, se non e' stato convenuto diversamente, e' obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in anticresi.

[2]Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti.

[3]Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, puo', in ogni tempo, restituire l'immobile al debitore, purche' non abbia rinunziato a tale facolta'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1961 · fonte su Normattiva