Art. 1961 c.c. — Obblighi del creditore, anticretico
[1]Il creditore, se non e' stato convenuto diversamente, e' obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in anticresi.
[2]Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti.
[3]Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, puo', in ogni tempo, restituire l'immobile al debitore, purche' non abbia rinunziato a tale facolta'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva