Art. 5
Art. 33, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281, e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 797
Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art. 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore degli articoli 3 e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un usciere dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti