Art. 15
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[1](Art. 14, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]I Monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di cinque commissari quando la popolazione del Comune supera i 1200 abitanti, per popolazione inferiore le Commissioni sono composte di tre commissari.
[3]Un commissario e' nominato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio o per delegazione dal prefetto; due commissari od uno quando le Commissioni sono di tre membri, sono eletti dai contribuenti del Comune per imposta fondiaria e tassa bestiame, l'altro o gli altri due sono nominati dal Consiglio comunale. Essi sceglieranno il presidente.
[4]Qualora la convocazione dei contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvedera' alla nomina di due commissari.
[5]I commissari durano in ufficio due anni e non possono rimanervi oltre due bienni consecutivi.
[6]Non possono essere membri della commissione il sindaco e gli assessori del comune.
[7]L'Amministrazione del monte registrera' in un libro in carta libera, ma tenuto con le guarentigie di cui agli articoli 23 e 25 del codice di commercio, l'elenco dei prestiti e delle restituzioni; e ognuno avra' facolta' di prenderne visione e copia.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 26 ottobre 1917 · versione 0 su Normattiva