Art. 15

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[1](Art. 14, legge 14 luglio 1907, n. 562).

[2]((I Monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di cinque membri uno dei quali nominato dal Consiglio d'amministrazione della Cassa provinciale, due dal Consiglio comunale e due dai quaranta o venti maggiori contribuenti per imposta terreni, a seconda che il Comune abbia o no una popolazione superiore ai 3000 abitanti.

[3]Qualora la convocazione dei contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvedera' alla nomina dei due commissari.

[4]I commissari durano in ufficio due anni e non possono rimanervi oltre due bienni consecutivi.

[5]La Commissione elegge nel suo seno il presidente; di essa non possono far parte il sindaco e gli assessori del Comune.

[6]L'amministrazione del Monte registrera' in un libro in carta libera, ma tenuto nei modi indicati agli articoli 21 e 25 del Codice di commercio, l'elenco dei prestiti e delle restituzioni; ognuno avra' facolta' di prenderne visione e copia)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

8

Il D.L. Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le Commissioni che amministrano i Monti frumentari, sono indistintamente composte di cinque membri, dei quali uno nominato dal prefetto della Provincia due dal Consiglio comunale e due dai quaranta o venti maggiori contribuenti per imposta terreni, a seconda che il Comune abbia o no una popolazione superiore a tremila abitanti".

Testo vigente dal 10 novembre 1920 al 16 dicembre 2009 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art15 · fonte su Normattiva