Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 novembre 1920 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 14, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]((I Monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di cinque membri uno dei quali nominato dal Consiglio d'amministrazione della Cassa provinciale, due dal Consiglio comunale e due dai quaranta o venti maggiori contribuenti per imposta terreni, a seconda che il Comune abbia o no una popolazione superiore ai 3000 abitanti.
[3]Qualora la convocazione dei contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvedera' alla nomina dei due commissari.
[4]I commissari durano in ufficio due anni e non possono rimanervi oltre due bienni consecutivi.
[5]La Commissione elegge nel suo seno il presidente; di essa non possono far parte il sindaco e gli assessori del Comune.
[6]L'amministrazione del Monte registrera' in un libro in carta libera, ma tenuto nei modi indicati agli articoli 21 e 25 del Codice di commercio, l'elenco dei prestiti e delle restituzioni; ognuno avra' facolta' di prenderne visione e copia)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le Commissioni che amministrano i Monti frumentari, sono indistintamente composte di cinque membri, dei quali uno nominato dal prefetto della Provincia due dal Consiglio comunale e due dai quaranta o venti maggiori contribuenti per imposta terreni, a seconda che il Comune abbia o no una popolazione superiore a tremila abitanti".
Testo vigente dal 10 novembre 1920 al 16 dicembre 2009 · versione 10 su Normattiva