Art. 15
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[1](Art. 14, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]I Monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di cinque commissari quando la popolazione del Comune supera i 1200 abitanti, per popolazione inferiore le Commissioni sono composte di tre commissari.8
[3]Un commissario e' nominato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio o per delegazione dal prefetto; due commissari od uno quando le Commissioni sono di tre membri, sono eletti dai contribuenti del Comune per imposta fondiaria e tassa bestiame, l'altro o gli altri due sono nominati dal Consiglio comunale. Essi sceglieranno il presidente.
[4]Qualora la convocazione dei contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvedera' alla nomina di due commissari.
[5]I commissari durano in ufficio due anni e non possono rimanervi oltre due bienni consecutivi.
[6]Non possono essere membri della commissione il sindaco e gli assessori del comune.
[7]L'Amministrazione del monte registrera' in un libro in carta libera, ma tenuto con le guarentigie di cui agli articoli 23 e 25 del codice di commercio, l'elenco dei prestiti e delle restituzioni; e ognuno avra' facolta' di prenderne visione e copia.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le Commissioni che amministrano i Monti frumentari, sono indistintamente composte di cinque membri, dei quali uno nominato dal prefetto della Provincia due dal Consiglio comunale e due dai quaranta o venti maggiori contribuenti per imposta terreni, a seconda che il Comune abbia o no una popolazione superiore a tremila abitanti".
Testo vigente dal 26 ottobre 1917 al 10 novembre 1920 · versione 8 su Normattiva