Art. 13

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[1]Restituzione od abbuono di tassa pei vini tipici e pei liquori che si esportano. (Art. 13 legge 30 gennaio 1896, n. 26; art. 5 legge 3 luglio 1904, n. 329; art. 4 legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 4 legge 11 luglio 1909, n. 443).

[2]E' concessa la restituzione nella misura del 90 per cento della intera tassa di fabbricazione o della sovrattassa per ogni ettolitro di spirito anidro impiegato nella preparazione dei vini tipici Marsala, Porto e Vermouth esportati all'estero, e conciati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria.

[3]La ricchezza alcoolica del vino naturale impiegato per la fabbricazione del Marsala e del Porto e' ritenuta di 13 gradi.

[4]Per il vino Vermouth, comunque fabbricato, tale ricchezza si ritiene di gradi 11.

[5]Il limite massimo per la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai detti vini e' stabilito per il Marsala a gradi 23, per il Porto a gradi 22 e per il Vermouth a gradi 18.

[6]Per i liquori esportati all'estero, la restituzione e' concessa nella misura del 90 per cento della intera tassa di fabbricazione per ogni ettolitro di spirito anidro.

[7]Il cognac di vino, preparato fuori dei depositi indicati all'art. 9 ed esportato all'estero, godra' la restituzione del 90 per cento della intera tassa.

[8]Ai fabbricanti di vini tipici (Marsala, Porto, Vermouth) e di liquori, che ne facciano domanda, e' concesso d'istituire speciali depositi, assimilati ai doganali di proprieta' privata, di spiriti e di zuccheri gravati dalla tassa di fabbricazione, prestando cauzione nella misura di un decimo della tassa stessa, e di preparare i vini tipici ed i liquori sotto la sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, allo scopo di conseguire, pei prodotti esportati all'estero, l'abbuono dell'intera tassa dovuta su tutta la quantita' di zucchero e del 90 per cento dell'intiera tassa per ogni ettolitro di spirito effettivamente adoperati nella preparazione.

[9]Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, potranno essere ammessi altri prodotti a fruire, quando si esportano, della restituzione del 90 per cento dell'intera tassa di fabbricazione o della sopratassa sugli spiriti impiegati nella loro fabbricazione. La misura della restituzione e le norme da osservare saranno stabilite con lo stesso R. decreto.

Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 3 dicembre 1910 · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art13 · fonte su Normattiva