Art. 13

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[1]Restituzione od abbuono di tassa pei vini tipici e pei liquori che si esportano. (Art. 13 legge 30 gennaio 1896, n. 26; art. 5 legge 3 luglio 1904, n. 329; art. 4 legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 4 legge 11 luglio 1909, n. 443).

[2]E' concessa la restituzione nella misura del 90 per cento della intera tassa di fabbricazione o della sovrattassa per ogni ettolitro di spirito anidro impiegato nella preparazione dei vini tipici Marsala, Porto e Vermouth esportati all'estero, e conciati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria. 2

[3]La ricchezza alcoolica del vino naturale impiegato per la fabbricazione del Marsala e del Porto e' ritenuta di 13 gradi.

[4]Per il vino Vermouth, comunque fabbricato, tale ricchezza si ritiene di gradi 11.

[5]Il limite massimo per la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai detti vini e' stabilito per il Marsala a gradi 23, per il Porto a gradi 22 e per il Vermouth a gradi 18.

[6]Per i liquori esportati all'estero, la restituzione e' concessa nella misura del 90 per cento della intera tassa di fabbricazione per ogni ettolitro di spirito anidro. 2 ((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 27 SETTEMBRE 1910, N. 824))

[7]Ai fabbricanti di vini tipici (Marsala, Porto, Vermouth) e di liquori, che ne facciano domanda, e' concesso d'istituire speciali depositi, assimilati ai doganali di proprieta' privata, di spiriti e di zuccheri gravati dalla tassa di fabbricazione, prestando cauzione nella misura di un decimo della tassa stessa, e di preparare i vini tipici ed i liquori sotto la sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, allo scopo di conseguire, pei prodotti esportati all'estero, l'abbuono dell'intera tassa dovuta su tutta la quantita' di zucchero e del 90 per cento dell'intiera tassa per ogni ettolitro di spirito effettivamente adoperati nella preparazione. 2

[8]Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, potranno essere ammessi altri prodotti a fruire, quando si esportano, della restituzione del 90 per cento dell'intera tassa di fabbricazione o della sopratassa sugli spiriti impiegati nella loro fabbricazione. La misura della restituzione e le norme da osservare saranno stabilite con lo stesso R. decreto. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio Decreto 27 settembre 1910, n. 824, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1912, n. 643, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le esportazioni previste dai commi primo, quinto, settimo e ultimo dell'art. 13 del citato testo unico del 16 settembre 1909 e' sostituita alla restituzione del 90 per cento della tassa, la restituzione dell'intera tassa".

Testo vigente dal 3 dicembre 1910 al 1 luglio 1913 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art13 · fonte su Normattiva