Art. 13

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[1]Restituzione od abbuono di tassa pei vini tipici e pei liquori che si esportano. (Art. 13 legge 30 gennaio 1896, n. 26; art. 5 legge 3 luglio 1904, n. 329; art. 4 legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 4 legge 11 luglio 1909, n. 443).

[2]E' concessa la restituzione nella misura del 90 per cento della intera tassa di fabbricazione o della sovrattassa per ogni ettolitro di spirito anidro impiegato nella preparazione dei vini tipici Marsala, Porto e Vermouth esportati all'estero, e conciati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria. 2 La ricchezza alcoolica del vino naturale impiegato per la fabbricazione dei vini tipici e' ritenuta di gradi 11.

[3]COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 8 GIUGNO 1913, N. 572.

[4]Il limite massimo per la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai detti vini e' stabilito per il Marsala a gradi 23, per il Porto a gradi 22 e per il Vermouth a gradi 18.

[5]Per i liquori esportati all'estero, la restituzione e' concessa nella misura del 90 per cento della intera tassa di fabbricazione per ogni ettolitro di spirito anidro. 2

[6]COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 27 SETTEMBRE 1910, N. 824

[7]Ai fabbricanti di vermut e di liquori o altre bevande alcooliche, che ne facciano domanda, e' concesso di istituire speciali depositi, assimilati ai doganali di proprieta' privata, di spiriti gravati della tassa di fabbricazione, prestando cauzione nella misura di un decimo della tassa stessa e di preparare il vermut, i liquori o bevande alcooliche sotto la sorveglianza dell'Amministrazione, allo scopo di conseguire, per i prodotti esportati all'estero, l'((abbuono dell'imposta gravante sullo spirito effettivamente adoperato nella preparazione)).

[8]Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, potranno essere ammessi altri prodotti a fruire, quando si esportano, della restituzione del 90 per cento dell'intera tassa di fabbricazione o della sopratassa sugli spiriti impiegati nella loro fabbricazione. La misura della restituzione e le norme da osservare saranno stabilite con lo stesso R. decreto. 2 7 10

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio Decreto 27 settembre 1910, n. 824, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1912, n. 643, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le esportazioni previste dai commi primo, quinto, settimo e ultimo dell'art. 13 del citato testo unico del 16 settembre 1909 e' sostituita alla restituzione del 90 per cento della tassa, la restituzione dell'intera tassa".

Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373

7

Il Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373 ha disposto (con l'art. 2, comma 1 dell'allegato D) che "Per le esportazioni che avranno luogo dopo il quindicesimo giorno da quello della pubblicazione delle presenti disposizioni le restituzioni e gli abbuoni concessi dagli articoli 13 e 14 del testo unico di leggi d'imposta sugli spiriti 16 settembre 1909, n. 704, con le modificazioni successivamente introdottevi, saranno effettuati in ragione di L. 300 per ettolitro anidro".

Decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 881

10

Il Decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 881, nel modificare l'art. 2 dell'allegato D del Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' richiamato in vigore l'art. 2 dell'allegato D al R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, limitatamente alla concessione degli abbuoni sui prodotti contenenti spirito gravato di tassa ed esportati all'estero a far tempo dal 1° luglio 1918".

Testo vigente dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art13 · fonte su Normattiva