Art. 14
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[1]Abbuoni per le esportazioni di spiriti aggiunti ai vini, ai mosti od alle frutta, od in natura. (Art. 14, ultimo comma, legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 4 legge 11 luglio 1909, n. 443).
[2]Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini comuni od ai mosti, oppure alle frutta e' concesso l'abbuono o l'accreditamento corrispondente al 90 per cento dell'intiera tassa di fabbricazione di cui all'art. 1 mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica o dal carico del magazzino da cui gli spiriti provengono.
[3]Simile abbuono od accreditamento e' concesso per gli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero in natura nonche' pel cognac estratto dai depositi di cui all'art. 9 della presente legge anche prima della scadenza del termine minimo di giacenza ed esportato all'estero, fino al limite complessivo di 50,000 ettanidri per ciascun anno finanziario, al di la' dei quali l'abbuono e' concesso soltanto per la tassa di cui lo spirito di vino e' effettivamente gravato. Per lo spirito di vino o di vinaccia prodotto all'interno ed esportato all'estero in natura l'abbuono o l'accreditamento e' concesso per tutta l'intiera tassa di fabbricazione fino al limite di 50,000 ettanidri per ciascun anno finanziario.
[4]Sugli spiriti esteri aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini od ai mosti esportati all'estero, sara' abbuonata la soprattassa di confine.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 1 luglio 1913 · versione 0 su Normattiva