Art. 14
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[1]Abbuoni per le esportazioni di spiriti aggiunti ai vini, ai mosti od alle frutta, od in natura. (Art. 14, ultimo comma, legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 4 legge 11 luglio 1909, n. 443).
[2]Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini comuni od ai mosti, oppure alle frutta e' concesso l'abbuono o l'accreditamento della intiera tassa di fabbricazione di cui all'art. 1 mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica o dal carico del magazzino da cui gli spiriti provengono.
[3]Sugli spiriti introdotti all'interno ed esportati all'estero in natura, e' concesso l'abbuono o l'accreditamento della tassa di cui sono effettivamente gravati.
[4]E' concesso tuttavia l'abbuono dell'intiera tassa fino al limite complessivo di 100,000 ettanidri agli spiriti di vino e di vinaccia esportati all'estero in natura, compreso il cognac estratto dai depositi di cui all'articolo 9 anche prima della scadenza del termine minimo di giacenza.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 giugno 1913, n. 572
4La L. 8 giugno 1913, n. 572 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del testo unico di leggi e' applicabile anche agli spiriti esteri, aggiunti, in presenza degli agenti della finanza, alle frutta esportate".
Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373
7Il Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373 ha disposto (con l'art. 2, comma 1 dell'allegato D) che "Per le esportazioni che avranno luogo dopo il quindicesimo giorno da quello della pubblicazione delle presenti disposizioni le restituzioni e gli abbuoni concessi dagli articoli 13 e 14 del testo unico di leggi d'imposta sugli spiriti 16 settembre 1909, n. 704, con le modificazioni successivamente introdottevi, saranno effettuati in ragione di L. 300 per ettolitro anidro".
Decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 881
10Il Decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 881, nel modificare l'art. 2 dell'allegato D del Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' richiamato in vigore l'art. 2 dell'allegato D al R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, limitatamente alla concessione degli abbuoni sui prodotti contenenti spirito gravato di tassa ed esportati all'estero a far tempo dal 1° luglio 1918".
Testo vigente dal 21 luglio 1918 al 24 novembre 1921 · versione 12 su Normattiva