Art. 14
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[1]Abbuoni per le esportazioni di spiriti aggiunti ai vini, ai mosti od alle frutta, od in natura. (Art. 14, ultimo comma, legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 4 legge 11 luglio 1909, n. 443).
[2]Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini comuni od ai mosti, oppure alle frutta ((e' concesso l'abbuono o l'accreditamento della intiera tassa)) di fabbricazione di cui all'art. 1 mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica o dal carico del magazzino da cui gli spiriti provengono.
[3]((Sugli spiriti introdotti all'interno ed esportati all'estero in natura, e' concesso l'abbuono o l'accreditamento della tassa di cui sono effettivamente gravati.
[4]E' concesso tuttavia l'abbuono dell'intiera tassa fino al limite complessivo di 100,000 ettanidri agli spiriti di vino e di vinaccia esportati all'estero in natura, compreso il cognac estratto dai depositi di cui all'articolo 9 anche prima della scadenza del termine minimo di giacenza)).
[5]Sugli spiriti esteri aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini od ai mosti esportati all'estero, sara' abbuonata la soprattassa di confine. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 giugno 1913, n. 572
4La L. 8 giugno 1913, n. 572 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del testo unico di leggi e' applicabile anche agli spiriti esteri, aggiunti, in presenza degli agenti della finanza, alle frutta esportate".
Testo vigente dal 1 luglio 1913 al 2 ottobre 1915 · versione 4 su Normattiva